Quando si parla di lavori edili e delle figure professionali abilitate a seguirli, una questione essenziale riguarda i limiti di competenza dei geometri. Nonostante siano protagonisti cruciali in molte pratiche edilizie, esistono diversi interventi per i quali rivolgersi a questa figura comporta non solo violazioni normative, ma espone anche a sanzioni molto gravi, con ripercussioni sulla legalità dell’immobile stesso.
Lavori esclusi dalla competenza del geometra: obblighi e rischi
La normativa italiana stabilisce limiti precisi alle attribuzioni professionali del geometra. In particolare, ci sono situazioni in cui il coinvolgimento di questa figura non solo è vietato, ma può determinare sanzioni economiche, provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, perfino conseguenze penali. Tra i principali lavori per cui non puoi chiamare il geometra e rischi sanzioni troviamo:
- Progettazione e direzione lavori di edifici strutturalmente complessi: la legge vieta espressamente al geometra di occuparsi della progettazione di strutture in cemento armato o zone sismiche. La loro abilitazione non consente di redigere calcoli strutturali in questi ambiti. Se questi limiti vengono trasgrediti, il permesso può essere annullato e si rischia non solo una multa, ma anche l’obbligo di demolire quanto realizzato. In alternativa, solo in casi eccezionali, può essere applicata una sanzione pecuniaria se l’edificio, controllato successivamente, risulta sicuro secondo gli standard tecnici vigenti.
- Interventi su edifici storici e di valore architettonico: per questi immobili la legge richiede l’intervento di architetti e ingegneri iscritti nei rispettivi albi, con competenze specifiche in restauro e tutela dei beni sotto vincolo.
- Lavori che implicano modifiche sostanziali alla struttura portante di un edificio: qualsiasi intervento che coinvolga l’ossatura portante di un fabbricato, anche in edifici “semplici”, non può essere affidato a un geometra, se non in ambiti molto circoscritti definiti dalle normative regionali e comunali.
Svolgere lavori fuori dai limiti previsti espone il committente a pesanti conseguenze amministrative: la pubblica amministrazione può obbligare a rimuovere l’abuso a proprie spese, ma anche comminare sanzioni pecuniarie molto elevate o imporre il ripristino della legalità urbanistica. In casi di irregolarità non sanabili, la vendita dell’immobile diventa impossibile in assenza di regolarizzazione, e i problemi possono ricadere anche sugli eredi nelle successioni future.
La responsabilità del direttore dei lavori e le possibili sanzioni
Un altro aspetto centrale riguarda la responsabilità del direttore dei lavori, una funzione che il geometra può assumere solo entro precisi limiti. Secondo la sentenza della Cassazione n. 33387/2018, il direttore dei lavori risponde penalmente di qualsiasi abuso commesso in cantiere, se non ha esercitato i controlli previsti o se non ha denunciato l’irregolarità secondo la procedura stabilita dall’art. 29 del DPR 380/2001. Nello specifico:
- Se il geometra accetta l’incarico di direttore dei lavori al di fuori delle sue competenze oppure non rispetta le prescrizioni relative al permesso di costruire, rischia arresto e ammenda significativa.
- Il geometra può evitare la responsabilità solo se, accertata una violazione in cantiere, ne dà subito comunicazione motivata all’ufficio comunale competente e si dimette dall’incarico.
- Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori sono solidalmente responsabili sia delle irregolarità che degli obblighi di ripristino e delle eventuali spese per la demolizione.
La solidarietà delle responsabilità significa che chi si affida a un geometra per lavori non consentiti rischia non solo multe e ordini di demolizione, ma anche di vedersi imputare parte della responsabilità penale. Le sanzioni sono ulteriormente aggravate se viene dimostrata la consapevolezza dell’abuso o il mancato rispetto delle procedure di comunicazione degli illeciti.
I limiti del geometra nella progettazione: normativa e casi pratici
Il profilo professionale del geometra, delineato dal Codice Deontologico e da diverse norme nazionali, include una serie di mansioni tecniche che vanno dalla progettazione di piccoli edifici civili alle pratiche catastali. Tuttavia, quando si tratta di lavori più complessi, il legislatore tutela la sicurezza pubblica affidando esclusivamente ad ingegneri e architetti:
- Progetti strutturali in cemento armato, acciaio e legno: la realizzazione di edifici che richiedono calcoli strutturali complessi resta fuori dalla portata legale del geometra. Qui lo specialista idoneo è l’ingegnere strutturista.
- Lavori in zona sismica: in Italia molte regioni sono classificate come aree a rischio sismico, e ciò impone regole ancora più stringenti. Un geometra non può, per legge, progettare case o interventi strutturali in queste zone. Anche se in alcuni casi, se le successive verifiche tecniche garantiscono la sicurezza, è prevista una sanzione monetaria al posto della demolizione, la regola generale resta il divieto.
- Edilizia pubblica o ad uso collettivo: scuole, ospedali e altri edifici pubblici richiedono sempre la firma e la direzione di un ingegnere o architetto.
La fiscalizzazione degli abusi, prevista dagli artt. 33 e 34 del DPR 380/2001, rappresenta una possibilità limitata: consente, in taluni casi, di evitare la demolizione con il pagamento di una sanzione se l’immobile viene certificato conforme dal punto di vista della sicurezza. Tuttavia, questa eccezione non deve essere vista come un’alternativa praticabile alla regolarità delle autorizzazioni: restano comunque a carico del proprietario tutte le conseguenze amministrative e civili correlate.
Conseguenze pratiche e disciplinari per il committente
Affidarsi a un geometra per lavori fuori competenza espone il privato a una serie di rischi molto concreti, che vanno ben oltre le sole sanzioni pecuniarie. Una casa costruita o modificata irregolarmente comporta:
- Blocco immediato dei lavori in caso di controllo da parte delle autorità;
- Ordine di demolizione delle opere abusive, con obbligo di ripristinare lo stato originario dell’immobile;
- Impossibilità di accedere a bonus e detrazioni fiscali legate alla ristrutturazione: senza la documentazione competente e le autorizzazioni, si perdono i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti;
- Difficoltà nella vendita o nella successione dell’immobile: la presenza di abusi inficia la commerciabilità; un rogito notarile non può essere perfezionato senza certificazione di regolarità urbanistica e catastale;
- Sanzioni disciplinari anche per il professionista: secondo il Codice Deontologico dei geometri, il solo pregiudizio provocato dalla professione al decoro o alla dignità della categoria può portare a provvedimenti da parte del Consiglio Nazionale, fino alla sospensione dall’albo.
È quindi fondamentale, prima di affidare qualunque progetto edilizio o incarico di direzione lavori, verificare i limiti istituzionali e formativi del professionista scelto. Solo così si evitano le decine di problemi legati a abusi edilizi, contenziosi amministrativi, blocchi della compravendita e ricadute economiche nel lungo periodo. Una scelta consapevole permette di tutelare il proprio patrimonio e la sicurezza del costruito, preservando la legalità e la qualità dell’urbanistica locale.